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AMI nelle Regioni => Regione Emilia Romagna => Topic iniziato da: Gattostanco su 01 Ottobre 2003, 09:15:45



Titolo: RAVENNA E FAENZA: TORNANO I GIOVEDI A TARGHE ALTERNE
Post di: Gattostanco su 01 Ottobre 2003, 09:15:45
Ecco qua le ordinanze dei comuni di Ravenna e Faenza che ripristinano i giovedì a targhe alterne (e vietano tutti i giorni, in alcune fasce orarie, la circolazione ai motocicli a due tempi che non siano a norme Euro).
Le proposte e le proteste del Coordinamento Motociclisti hanno salvato dal divieto "per tutti i giorni" i motocicli a quattro tempi che non siano a norma Euro, ma nulla hanno potuto per l'esclusione dai "giovedì".

Le ordinanze qui sottto (di Ravenna e Faenza) sono praticamente simili, e in tutta l'Emilia Romagna i comuni più grandi hanno preso provvedimenti analoghi, in base ad un Protocollo d'intesa siglato con la Regione.

Tutti idettagli sul sito http://www.liberiamolaria.it

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COMUNE DI RAVENNA: ORDINANZA N.1529
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OGGETTO: Limitazioni temporanee della circolazione per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento atmosferico in attuazione dell’Accordo di Programma sulla qualità dell’aria "Per la gestione dell'emergenza da pm10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005 di cui al dm 02/04/2002, n. 60", dal 2 ottobre 2003 al 31 marzo 2004.

IL SINDACO
Premesso:
- che con decreto ministeriale del 2 aprile 2002, n. 60 – recante "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio" – sono stabiliti, fra l'altro, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 351:
- i valori limite e le soglie di allarme,
- il margine di tolleranza,
- il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto;
- che dai dati di qualità dell'aria rilevati dall'ARPA si evince un'elevata criticità costituita dal particolato fine PM10 con valori medi annuali costantemente superiori al valore limite da raggiungere al 2005 come fissato dal citato decreto.
- che in data 15 luglio 2002, anche a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale del 2 aprile 2002, n. 60 è stato sottoscritto da Regione, Province e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti l’Accordo di Programma sulla qualità dell’aria finalizzato in particolare “alla gestione dell’emergenza da PM10 ed al progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005”.

Considerato:
- che il traffico stradale costituisce uno dei principali fattori di pressione sull'ambiente atmosferico negli agglomerati urbani;
- che per l'elaborazione dei piani e programmi di risanamento a tutela della qualità dell'aria previsti dal D.Lgs. 351/99, è necessario valutare l'efficacia delle misure intraprese o programmate con riferimento alle azioni di risanamento, in particolare quelle relative alle emissioni da traffico nelle aree urbane;
- che per valutare l'efficacia delle misure previste è necessario basarsi su strumenti conoscitivi e interpretativi adeguati;
- che per quanto riguarda la problematica generale delle emissioni in atmosfera va menzionato il problema dell'armonizzazione degli obiettivi locali con obiettivi nazionali di contenimento delle emissioni previsti dai protocolli attuativi della Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero e dal protocollo di Kyoto relativo alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici e dalle direttive europee sul contenimento delle emissioni;
- che i provvedimenti programmati e permanenti di limitazione della circolazione previsti dal precedente Accordo di programma hanno comportato, in generale, 42 giornate di targhe alterne, equamente distribuite tra pari e dispari, di cui 22 il giovedì e 20 la domenica. Nella seconda fase si è raggiunta una maggiore omogeneizzazione nell'attuazione dei provvedimenti. L'attività del tavolo tecnico regionale, composto dagli enti sottoscrittori dell'accordo e dall'Arpa, ha garantito i supporti obiettivi e documentali necessari a compiere valutazioni affidabili sui livelli di efficacia delle misure adottate. I risultati dei provvedimenti di limitazione adottati nel periodo Ottobre 2002 - Marzo 2003, hanno confermato l'utilità dei medesimi a fronte di un limitato disagio per la società regionale;
- che il numero dei superamenti del valore medio giornaliero resta sicuramente il dato più problematico. Infatti il limite di 50 microgrammi/mc da non superare più di 35 giornate/anno, previsto per il 2005, è stato superato nel 2002 per un minimo di 66 giornate a Cesena fino ad un massimo di 136 a Parma;
- che in prima approssimazione una media annua del PM10 inferiore a 30 microgrammi/metro cubo dovrebbe dare buone probabilità di rispettare lo standard giornaliero in vigore dal 2005;

Considerato inoltre:
- che per quanto riguarda il traffico, questo è responsabile a livello regionale di circa il 60% delle emissioni di ossidi di azoto e di una quota analoga di componenti organici volatili. Nelle aree urbane tale quota può salire fino a oltre il 70% per entrambi gli inquinanti. In tali aree, inoltre, è responsabile di oltre il 90% delle emissioni di monossido di carbonio e di benzene, e del 45-50% delle emissioni di PM10 primario, oltre a rappresentare in Regione circa il 27% delle emissioni di anidride carbonica, il principale gas a effetto serra.

Valutata, pertanto,
- la necessità di proseguire nelle azioni necessarie per affrontare la criticità da PM10 nella stagione autunno-inverno, mentre procede la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari a favorire il raggiungimento dei livelli di qualità dell'aria previsti dall'U.E. al 2005.

Rilevato:
- che in base agli studi sviluppati dalla Regione per la Gestione della Qualità dell'Aria è stata definita, con DGR n. 804/2001 "Linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti Locali in materia di inquinamento atmosferico" (Artt. 121 e 122 Legge Regionale n. 3/1999), in applicazione dei criteri del D.Lgs.n. 351/1999, la "zonizzazione" del territorio regionale;
- che, su iniziativa della Regione Emilia Romagna e tenendo conto delle suindicate premesse, le Province, i Comuni capoluogo ed i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti hanno sottoscritto, in data 14 luglio 2003, un secondo Accordo di programma sulla Qualità dell'aria per la gestione dell'emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla Unione Europea per il 2005, definendo in particolare le azioni comuni necessarie per affrontare le criticità che si registrano nella stagione invernale, in attesa di disporre delle risorse necessarie all'attuazione di interventi infrastrutturali che dovranno garantire il raggiungimento dei livelli dell'aria previsti dall' U.E. al 2005:
- che, in particolare, il citato Accordo - la cui applicazione riguarda i territori dei Comuni capoluogo e quelli dei Comuni di area vasta - prevede che per l'attuazione e gestione delle misure e dei provvedimenti si provveda tramite apposita conferenza dei sindaci cui partecipi anche la Provincia;
- che relativamente ai provvedimenti e le misure da attuare in modo programmato e permanente sull'area vasta essi consistano:
- dal 02.10.2003 al 10.12.2003 e dal 07.01.2004 al 31.03.2004 limitazione della circolazione a targhe/contrassegno identificazione alterne nelle giornate di giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19,30;
- dal 02.10.2003 al 10.12.2003 e dal 07.01.2004 al 31.03.2004 nella medesima giornata e fasce orarie indicate al punto precedente, limitazione totale della circolazione per gli autoveicoli non catalizzati, diesel non-Euro e per i motocicli a due tempi non-Euro. In presenza di "bollino blu", che attesta il controllo annuale dei gas di scarico, si applica la limitazione a targhe alterne;
- dal 02.10.2003 al 31.03.2004, nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 10,30 e dalle ore 17,30 alle ore 19,30 (tranne il giovedì in cui vigono le fasce orarie dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19,30), limitazione alla circolazione privata, all'interno di aree urbane identificate dai Comuni, degli autoveicoli non catalizzati, diesel non-Euro e dei motocicli a due tempi non-Euro1;

Visto:
Quanto disposto dall'Accordo sottoscritto unitamente alla Regione Emilia Romagna, alla Provincia di Ravenna ed al Comune di Ravenna;

Vista:
La delibera della Giunta Comunale n° 47549/391 del 12.08.03 avente per oggetto “Presa d’atto e approvazione dell’accordo di programma fra Regione Emilia - Romagna, Provincie, Comuni capoluogo e comuni superiori a 50.000 abitanti sulla qualità dell’aria e conseguente costituzione di un gruppo di lavoro per il monitoraggio e la verifica dell’attuazione dell’accordo stesso.

Ai sensi degli art. 5 - 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

O R D I N A

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni:

A) Sulla porzione del centro abitato di "Ravenna" compresa all’interno della circonvallazione esterna, compresa la ZTL, (come meglio individuato graficamente dall'allegata planimetria) dal 02.10.03 fino al 10.12.03 compresi, e dal 07.01.04 fino al 25.03.04 compresi, tutti i giovedì divieto di transito per tutti i veicoli a motore dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19,30.

I provvedimenti di limitazione della circolazione previsti alla lettera “A” della presente ordinanza non si applicano alle auto elettriche e ibride, a quelle alimentate a gas metano e GPL, alle auto con almeno 3 persone a bordo (car pooling) nonché all'auto condivisa (car sharing). I provvedimenti non si applicano inoltre ai:

 Veicoli commerciali leggeri (fino a 35 q) Euro 2 conformi alla Direttiva 96/69 CE o immatricolati dopo l'1/10/1998;
 Veicoli commerciali pesanti (oltre i 35 q) Euro 3 conformi alla Direttiva 99/69 CE o immatricolati dopo l'1/01/2001;
 Veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP), omologati con le indicazioni riportate in allegato 1.

Sono esclusi dai divieti di cui alla lettera A) la circonvallazione e la viabilità esterna alla stessa come di seguito indicato:

Via Faentina (tratto centro abitato di Fornace Zarattini – Rotonda Spagna), Rotonda Spagna, Viale S. Allende, Via Vicoli (tratto Viale S. Allende – SS. 16 Adriatica), Rotonda Portogallo, Via G. Savini (tratto Rotonda Portogallo - SS. 16 Adriatica), Viale G. Saragat, Rotonda Olanda, Via Fiume Montone Abbandonato (tratto Rotonda Olanda - SS. 16 Adriatica e tratto Rotonda Olanda – Piazza della Resistenza), Piazza della Resistenza, Circonvallazione Fiume Montone Abbandonato (tratto Circonvallazione al Molino – Via Belfiore), Piazza N. Vacchi, Via A. Missiroli, Viale S. Pertini, Rotonda Lussemburgo, Viale V. Randi (tratto SS. 16 Adriatica – Via A. Missiroli), Via Cassino (tratto Viale V. Randi – Via Sighinolfi), Via Sighinolfi, Viale E. Berlinguer (tratto Viale V. Randi – Rotonda Irlanda), Rotonda Irlanda, Viale A. Gramsci (compresa la rotonda situata all’intersezione con Via Bassano del Grappa e Via Tanaro), Viale Po, Rotonda Grecia, Via Romea (tratto Rotonda Grecia – Rotonda Gran Bretagna), Viale Europa, Rotonda Germania, Via Stradone (tratto Rotonda Germania – SS. 67 Tosco–Romagnola), Rotonda Francia, Via Destra Canale Molinetto (tratto ingresso al parcheggio del Pala de André - SS. 67 Tosco–Romagnola), Rotonda Danimarca, Via Trieste (tratto ingresso al parcheggio del Pala de André – Rotonda Danimarca e tratto Rotonda Danimarca – SS. 67 Tosco–Romagnola), Via A. Monti, Via d’Alaggio, Rotonda Belgio, Via delle Industrie (tratto Via Romea Nord - Rotonda Belgio e tratto Rotonda Belgio – Via Baiona), Via Romea Nord, Viale E. Mattei, Rotonda Svezia, Via Bisanzio (tratto Rotonda Svezia – Via S. Alberto), Via S. Alberto (tratto Linea ferroviaria Ravenna-Ferrara – SS. 309 Dir), Via dell’Agricoltura e Via Canalazzo (tratto SS. 309 Dir – Linea ferroviaria Ravenna-Bologna).

Sono esclusi totalmente dalla limitazione i seguenti veicoli:
1) veicoli con targa straniera;
2) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale;
3) veicoli di sicurezza pubblica;
4) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.), nonché veicoli a noleggio;
5) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
6) veicoli di proprietà dello Stato, della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Ravenna, del Comune di Ravenna, Azienda USL, ARPA, ATM, Hera;
7) veicoli appartenenti ad Istituti di vigilanza, portavalori, nonché veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari nell’esercizio delle proprie funzioni
8) carri funebri e veicoli al seguito;
9) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
10) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e latticini, ecc.) o consegne indifferibili muniti di documentazione attestante l’effettiva urgenza;
11) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione ordinaria di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza, compresi i servizi pubblici essenziali;
12) veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
13) veicoli a motore di proprietà o in possesso esclusivo di imprese collocate nell’area oggetto delle limitazioni, per i soli percorsi di trasferimento dalla sede operativa dell’impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti;
14) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate, compresi veicoli adibiti al commercio ambulante muniti di licenza od autorizzazione rilasciata dal Servizio Commercio, Artigianato e Pubblici Esercizi o certificazione equivalente;
15) veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
16) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);

Sono esclusi dalla limitazione, purché in possesso di certificazioni, i seguenti veicoli:
1) veicoli autorizzati dal Corpo di Polizia Municipale per motivazioni eccezionali;
2) veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati con Servizio Aziendale con mezzi propri, come attestato dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio e previo il rilascio di autorizzazione del Corpo di Polizia Municipale;
3) veicoli adibiti allo smaltimento di materiali diretti ai cantieri edili con autorizzazione da richiedere di volta in volta al Corpo di Polizia Municipale;
4) veicoli alimentati a biodiesel previo il rilascio di autorizzazione del Corpo di Polizia Municipale;
5) veicoli diretti agli istituti scolastici per l’accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante inoltre l’orario di entrata/uscita rilasciato dalla Direzione dell’Istituto, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l’orario indicato sull’attestazione; inoltre veicoli di personale scolastico che svolge attività in più plessi scolastici o che si trova in condizione di dover effettuare spostamenti necessari all’espletamento di attività didattiche essenziali, come attestato dai dirigenti competenti;
6) veicoli al servizio Organi costituzionali, del Consiglio Regionale, degli Organi della Provincia, dei Comuni limitatamente alla partecipazione alle rispettive sedute provate da lettera di convocazione;
7) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro, nonché veicoli di lavoratori residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente alla fascia pomeridiana di restrizione al traffico e ai percorsi casa lavoro e solo nei casi in cui non esistano alternative di trasporto. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione rilasciata dal datore di lavoro, che ha l’obbligo di inviarne copia al Corpo di Polizia Municipale entro quindici giorni dall’emissione, attestante la residenza dell’interessato, il luogo e l’orario di lavoro;
8) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso alberghi siti nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dall'albergo medesimo dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale nei dieci giorni successivi apposita attestazione fornita dagli agenti addetti al controllo vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all’interno del Comune di Ravenna;
9) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché veicoli utilizzati per recarsi presso strutture ambulatoriali per visite urgenti o non programmabili ed al Centro Unificato di Prenotazione (C.U.P.) per prenotazioni medico-sanitarie, facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale nei dieci giorni successivi apposita attestazione fornita dagli agenti addetti al controllo vistata dalla struttura ambulatoriale, ovvero copia della prescrizione o prenotazione medico-sanitaria;
10) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
11) veicoli degli operatori dell'informazione, compresi gli edicolanti, con certificazione del datore di lavoro o muniti di tesserino di riconoscimento e veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
12) veicoli adibiti alla manutenzione ordinaria di pozzi neri o condotti fognari e dipendenti di imprese di pulizie e assimilati che svolgono il servizio con mezzo proprio, muniti di certificazione del datore di lavoro indicante inoltre gli orari e i luoghi in cui si svolgono i servizi;
13) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, di scuole e cantieri nonché il personale per attività di assistenza tecnica indifferibile;
14) agenti di commercio, agenti di assicurazione e informatori farmaceutici, muniti di idonea certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio o dal datore di lavoro;
15) veicoli muniti della “targa di prova” delle officine meccaniche ed assimilati, ricadenti all’interno della zona di restrizione al traffico, limitatamente alle operazioni di collaudo dei veicoli in riparazione e/o a servizi di emergenza;

E' altresì consentita la circolazione dei veicoli con targa/ contrassegno identificativo pari (con l’ultimo numero di targa zero o pari) nei giorni pari, e dispari (con l’ultimo numero di targa dispari) nei giorni dispari nel rispetto delle seguenti condizioni:
- autoveicoli catalizzati ed eco-diesel" (rispondenti alle Direttive di cui all'allegato "3" del D.M. 163/99 e successive modificazioni);
- motoveicoli e ciclomotori "motorizzati a quattro tempi";
- motoveicoli e ciclomotori "motorizzati a due tempi" rispondenti alle Direttive di cui all'allegato "3" del D.M. 163/99 e successive modificazioni;

E' altresì consentita la circolazione dei veicoli non omologati a norma della Direttiva europea 91/441 e successivi aggiornamenti, con targa/contrassegno identificativo pari (con l’ultimo numero di targa zero o pari) nei giorni pari, e dispari (con l’ultimo numero di targa dispari) nei giorni dispari, purché espongano il bollino blu:
Fino ad applicazione delle procedure di rilascio del Bollino Blu a norma del Decreto 28/02/94 e Direttiva 07/07/98 concordate su base regionale e provinciale ed ai soli fini dell’applicazione dei provvedimenti di restrizione veicolare nel Comune di Ravenna, per i veicoli non omologati a norma della Direttiva europea 91/441 e successivi aggiornamenti, l’apposita certificazione di avvenuto controllo delle emissioni veicolari a norma del D.M. 05/02/96 ”Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della Direttiva CEE 92/55”, come modificato per effetto del D.M. 7 agosto 2000, è equivalente al bollino medesimo e il conducente deve averla con sé durante la circolazione.
La validità dei certificati attestanti l’avvenuto controllo, è pari a mesi sei per i veicoli immatricolati prima del 01/01/1988 e di mesi 12 per quelli immatricolati dopo il 01/01/1988.
Il controllo dovrà avvenire con strumentazioni omologate ai sensi D.M. 23/10/96 n. 628 “Regolamento recante norme per l’approvazione e l’omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi” e successive integrazioni e modifiche.

B) Nella Zona a Traffico Limitato (eccetto Via Podgora), come meglio individuata nell’allegata planimetria, oltre alle limitazioni di cui alla precedente lettera "A", dal 02.10.03 al 31.03.04 compresi, nei seguenti giorni ed orari:
- lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle 10,30 e dalle ore 17,30 alle ore 19,30;
- giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle 14,30 alle ore 19,30:
divieto di transito per i veicoli, ancorché autorizzati, diesel non-Euro (non rispondenti alle direttive di cui all'allegato "3" del D.M. 163/99 e successive modificazioni) alimentati a gasolio (diesel), autoveicoli non catalizzati, ciclomotori e motocicli a due tempi non-Euro.

I provvedimenti di limitazione della circolazione previsti alla lettera “B” della presente ordinanza non si applicano, fatto salvo quanto previsto dalle Ordinanze vigenti che regolamentano l’accesso alla Zona a Traffico Limitato, alle auto elettriche e ibride, a quelle alimentate a gas metano e GPL, alle auto con almeno 3 persone a bordo (car pooling) all'auto condivisa (car sharing). I provvedimenti non si applicano inoltre ai:

 Veicoli commerciali leggeri (fino a 35 q) Euro 2 conformi alla Direttiva 96/69 CE o immatricolati dopo l'1/10/1998;
 Veicoli commerciali pesanti (oltre i 35 q) Euro 3 conformi alla Direttiva 99/69 CE o immatricolati dopo l'1/01/2001;
 Veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP), omologati con le indicazioni riportate in allegato 1.

E' altresì consentita la circolazione nell’area di cui al punto “B” dei veicoli non omologati a norma della Direttiva europea 91/441 e successivi aggiornamenti, purché espongano il bollino blu e purché condotti dai residenti nell’area medesima:
Fino ad applicazione delle procedure di rilascio del Bollino Blu a norma del Decreto 28/02/94 e Direttiva 07/07/98 concordate su base regionale e provinciale ed ai soli fini dell’applicazione dei provvedimenti di restrizione veicolare nel Comune di Ravenna, per i veicoli non omologati a norma della Direttiva europea 91/441 e successivi aggiornamenti, l’apposita certificazione di avvenuto controllo delle emissioni veicolari a norma del D.M. 05/02/96 ”Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della Direttiva CEE 92/55”, come modificato per effetto del D.M. 7 agosto 2000, è equivalente al bollino medesimo e il conducente deve averla con sé durante la circolazione.
La validità dei certificati attestanti l’avvenuto controllo, è pari a mesi sei per i veicoli immatricolati prima del 01/01/1988 e di mesi 12 per quelli immatricolati dopo il 01/01/1988.
Il controllo dovrà avvenire con strumentazioni omologate ai sensi D.M. 23/10/96 n. 628 “Regolamento recante norme per l’approvazione e l’omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi” e successive integrazioni e modifiche.


Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicate ai punti precedenti.

L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'Art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni.

L’Ufficio Segnaletica disporrà in loco regolamentare segnaletica, anche di preavviso, in ottemperanza a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministro dei LL. PP. ai sensi dell’art. 37 c.3 del C.d.S., entro i termini e con le modalità previste dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

IL SINDACO

Allegato 1
Sigle di omologazione dei veicoli dotati di filtro anti particolato (FAP)
3ARHSB
3CRHSB
3HRHSB
3ERHSB
8B4HXF
8E4HXF
8F4HXF
8C4HXF
9D4HXB
9D4HXE
DC4HXB;
DC4HXE;
DE4HXB;
DE4HSE;
DCRHSB;
DCRHSE;
DERHSB;
DERHSE
EBRHTB
EB4HWB
EBRHTB/N5
EB4HWB/N5
OEZFA07EST02N
OEZFA07EST02NH





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COMUNE DI FAENZA:
(Il testo qui sotto riportato è ancora da considerarsi una "bozza", visto che non ci è giunta una copia ufficiale dell'Ordinanza)
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IL SINDACO
- Visto quanto disposto dall’accordo “PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA DA PM10 E PER IL PROGRESSIVO ALLINEAMENTO AI VALORI FISSATI DALLA UE AL 2005 DI CUI AL DM 02/04/2002, N. 60” del 14 luglio 2003, sottoscritto unitamente dalla Regione Emilia Romagna, dalla Provincia di Ravenna e dal Comune di Faenza, relativo alle limitazioni della circolazione per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento atmosferico e sulla qualità dell’aria,;
- vista la particolare situazione viaria del centro abitato di questo Comune, attualmente interessato alla realizzazione di due sottopassaggi ferroviari, con la chiusura delle vie Boaria e via Medaglie D’Oro;
- vista la Deliberazione della Giunta;
- visto l'art. 7 dei D.Lgs. 30/4/92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16/12/92 n. 495.

ORDINA
il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni:
A) IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER GLI AUTOVEICOLI PRIVATI NON CATALIZZATI, DIESEL NON–EURO E PER MOTOCICLI A DUE TEMPI NON-EURO, ANCHE SE PROVVISTI DI BOLLINO BLU, NELLE GIORNATE DI
LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ E VENERDI’
DAL 02/10/2003 AL 31/03/2004 COMPRESI,
DALLE ORE 08,30 ALLE ORE 10,30 E DALLE ORE 17,30 ALLE ORE 19,30.
B) IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE A TARGHE ALTERNE PER TUTTI I VEICOLI PRIVATI IL
GIOVEDÌ,
DAL 02/10/2003 AL 10/12/2003 E DAL 07/01/2004 AL 31/03/2004 COMPRESI,
DALLE ORE 08,30 ALLE ORE 12,30 E DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 17,30.
POSSONO QUINDI CIRCOLARE NEI GIORNI PARI I VEICOLI CON ULTIMO NUMERO DI TARGA PARI O ZERO E NEI GIORNI DISPARI I VEICOLI CON ULTIMO NUMERO DI TARGA DISPARI
C) NELLA MEDESIMA GIORNATA E FASCE ORARIE INDICATE AL PUNTO B) SI APPLICA IL DIVIETO TOTALE DI CIRCOLAZIONE PER GLI AUTOVEICOLI NON CATALIZZATI, DIESEL NON–EURO E PER MOTOTCICLI A DUE TEMPI NON-EURO. IN PRESENZA DEL BOLLINO BLU, CHE ATTESTA IL CONTROLLO ANNUALE DEI GAS DI SCARICO, SI APPLICA LA LIMITAZIONE A TARGHE ALTERNE;
I DIVIETI DI CUI ALLE LETTERE A) B) C) SI APPLICANO SULL’AREA DEL CENTRO ABITATO DI FAENZA, EVIDENZIATA NELL’ALLEGATA PLANIMETRIA E DELIMITATA DAL PERIMETRO DELLE INTERSEZIONI DI CUI AL PUNTO D) CON ESCLUSIONE DELLE VIE E DEI PARCHEGGI DI CUI AL PUNTO E);
D) Intersezioni perimetrali all’area interessata dalla limitazione: via S. Silvestro con Cavalcavia - del Cavalcavia - Masaccio; di via P. della Francesca con Tintoretto - Donatello - Tiepolo - Malpighi (lato Forlì); di via Risorgimento con Sella - Cittadini - Dell’Artigianato - P.le Aldo Moro - Oberdan; di via Graziola con via Zaccagnini - S. Orsola (lato Forlì) - tutte le vie a sinistra della ferrovia (direzione Faenza - Brisighella), da via Portisano fino alla via Ospitalacci: tutte le vie a sinistra del Fiume Lamone (direzione oroidrografica) da “Bocche dei Canali al Ponte Rosso” - tutte le vie a sinistra, comprese le sottostanti, di v.le Trento (direzione Bologna - Forlì): di via Forlivese (tratto V.le Trento - Reda) con via Lega - Reda: di via Reda (tratto SS. 9 - Cavalcaferrovia) con la via Fornarina: tutte le vie a sinistra della ferrovia (direzione Forlì - Bologna) tratto da via Reda al fiume Lamone; di via Chiarini con Filanda Vecchia; tutte le vie a sinistra della ferrovia (direzione Faenza - Ravenna) fino alla via - Formellino-Revagnana; di via Ravegnana con Puccini - Verdi - segue numerazione dall’intersezione con via Gatti, di via Gatti con via Guerrini.
E) Vie interne all’area perimetrale escluse dalle limitazioni di cui alla lettera A) per consentire l’accesso ai parcheggi e la circolazione da e per le città limitrofe: Oberdan (Parcheggio P.le Pancrazi); - Ravegnana (tratto Gatti - F. Nuova) - F. Nuova (tratto Ravegnana - Del Cavalcavia) (Parcheggio “Conad Lamone”) - Reda (tratto Forlivese - Fornarina) - Fornarina (tratto Reda - parcheggio Supermarket “Il Borgo”) (Parcheggio Supermarket “Il Borgo”); Trento - Piave - Diaz (Da e per Forlì - Bologna - Mons. Cimatti (tratto sottoponte v.le Trento - P.le Golinelli (Parcheggio P.le Golinelli); Ballardini - Argnani - Batticuccolo (tratto Argnani - Piave) (Da e per Modigliana), Mezzarisa - Calamelli (Parcheggio Calamelli - Mazzanti); Firenze (tratto Canal Grande - Marconi) - Marconi (tratto Firenze - Stradello Cappuccini) - Stradello Cappuccini (tratto Marconi - ingresso parcheggio “Conad Arena”) (Parcheggio “Conad Arena”); Canal Grande - Insorti - Stradone (tratto Insorti - ingresso parcheggio Ospedale Civile) (Parcheggio Ospedale Civile); Canal Grande (Parcheggio Marr Più - da e per Brisighella - Forlì - Bologna) - S. Pellico - Carchidio (tratto S. Pellico viale Trento) (collegamento parcheggio di via Golinelli da Forlì e per Bologna) - Portisano - Montevecchi (tratto Portisano - V. Veneto ) - V. Veneto (tratto Montevecchi - Degli Insorti) (Parcheggio S. P. Damiano) - Firenze (parcheggio Cimitero). Stradone - Piazza Fratti - Marconi - Matteotti (tratto compreso tra piazza Fratti e via Minardi) - Minardi - Ceonia - Bondiolo (tratto compreso tra via Ceonia e via Del Carmine) - Del Carmine - Mura Torelli (tratto compreso tra via Del Carmine e via Lapi) - parcheggio denominato ex Salesiani.

I DIVIETI DI CIRCOLAZIONE NON SI APPLICANO A:
1. Autovetture: elettriche, ibride, alimentate a gas metano, GPL;
2. Autovetture con almeno tre persone a bordo (car pooling) nonché alle auto condivise (car sharing);
3. Veicoli commerciali leggeri (fino a 35 q) Euro 2 conformi alla Direttiva 96/69 CE o immatricolati dopo l’1/10/1998;
4. Veicoli commerciali pesanti (oltre i 35 q) Euro 3 conformi alla Direttiva 99/69 CE o immatricolati dopo l’1/01/2001;
5. Veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP), omologati con le indicazioni riportate di seguito: (sigle di omologazione) 3ARHSB – 3CRHSB – 3HRHSB – 3ERHSB – 8B4HXF – 8E4HXF – 8F4HXF – 8C4HXF – 9D4HXB – 9D4HXE – DC4HXB – DC4HXE – DE4HXB – DE4HSE – DCRHSB – DCRHSE – DERHSB – DERHSE – EBRHTB – EB4HWB – EBRHTB/N5 – EB4HWB/N5 – OEZFA07EST02N - OEZFA07EST02NH;
6. Veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale;
7. Veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione ordinaria di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza;
8. Veicoli di sicurezza pubblica;
9. Veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
10. Carri funebri e veicoli al seguito;
11. Veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
12. Veicoli per trasporto persone immatricolati per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
13. Veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno “H” (handicap);
14. Veicoli utilizzati per trasporto di persona sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e/o attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
15. Veicoli di paramedici ed assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza;
16. Veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciatao dal rispettivo ordine;
17. Veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.)
18. Veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e latticini, ecc.);
19. Autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell’impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
20. Veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate;
21. Veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e/o al consumo;
22. Veicoli adibiti alla manutenzione ordinaria di pozzi neri o condotti fognari;
23. Veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
24. Veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di struttura pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, di scuole e cantieri;
25. Veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
26. Veicoli autorizzati dal Corpo di Polizia Municipale per motivazioni eccezionali;

Il posizionamento dei segnali stradali, le modifiche alla viabilità e la costante manutenzione necessarie per l’attuazione del disposto di cui sopra sono a carico del reparto segnaletica, alle dipendenze del Comune di Faenza, secondo le norme del C.d.S..
E’ temporaneamente sospesa ogni precedente ordinanza in contrasto con la presente.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.


Il Sindaco