Cassazione: tenuta a risarcire il danno l’impresa che non apponga il segnale di pericolo
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un centauro in sella alla sua moto subisce un incidente cadendo rovinosamente sull’asfalto accusando gravi lesioni, l’incidente, probabilmente, non si sarebbe verificato se la ditta appaltante i lavori di metanizzazione avesse predisposto una segnaletica atta ad informare con largo anticipo che di lì a poca distanza la strada subiva uno slivellamento causa di incidenti.
In sede di giudizio però, alla vittima del sinistro in primo grado di giudizio viene accordato un risarcimento inferiore rispetto a quanto richiesto, ovvero il 70% relativo all’indennizzo pattuito a danno della società appaltante, poiché l’incidente si è verificato di giorno e sia pure in assenza del segnale di pericolo, il motociclista non poteva non vedere con largo anticipo l’insidia cui si sarebbe imbattuto di lì a poco, anche in considerazione del fatto che il dissesto dell’asfalto segnava in longitudine una vasta area.
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secondo gli Ermellini, sbaglia il giudice di secondo grado ciò in quanto,
l’utente della strada ” si aspetta che, in assenza di segnali, il manto asfaltato sia regolare, mentre un dislivello anche di soli dieci centimetri può essere molto pericoloso per la ruota di una moto.
E per i danni che derivano dalla
manutenzione delle strade, specie in città, scatta la
responsabilità da custodia secondo l’articolo 2051 del codice civile anche per i lavori eseguiti male.
Molto bellino il cartello nell'articolo di
www.allaguida.it