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Buona notizia. Strade pericolose: in caso di incidente deve risarcire il gestore
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Autore Topic: Buona notizia. Strade pericolose: in caso di incidente deve risarcire il gestore  (Letto 2872 volte)
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Massimo Soldini
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« il: 01 Marzo 2013, 13:25:00 »

tratto da http://canali.kataweb.it/kataweb-consumi/2013/02/28/strade-pericolose-in-caso-di-incidente-deve-risarcire-il-gestore/?ref=HRSN-3

Strade pericolose: in caso di incidente deve risarcire il gestore
di Erika Tomasicchio

Giro di vite della corte di Cassazione contro gli enti di gestione delle strade: sono tenuti a evitare insidie e rischi occulti per gli automobilisti. E a rispondere dei danni per sinistri dovuti a loro negligenze. Commette reato il conducente che fermato, ‘rimanda’ l’etilometro: niente scuse, va eseguito al momento
Se una strada è poco sicura per gli automobilisti, spesso è la società di gestione a dover rispondere dei danni. Se in superstrada un guardrail difettoso cede all’impatto con un’auto causando un incidente mortale il responsabile della manutenzione stradale sarà considerato colpevole di omicidio colposo. L’ha stabilito la Corte di Cassazione in una recente pronuncia, la sentenza 48216/2012. Emerge così orientamento degli ermellini, meno permissivo rispetto alle negligenze degli enti proprietari. Le società sono custodi delle strade, e devono garantirne la sicurezza: lo stesso vale per ruote o altri oggetti abbandonati sull’asfalto che provocano infortuni.

Se una distrazione costa cara. L’episodio del guardrail risale al 2003, ma la sentenza della Cassazione è intervenuta a far giustizia a fine 2012: una Toyota Celica dopo un brutto testacoda era finita contro le barriere, che hanno resistito poco all’urto. Mancavano infatti i bulloni di raccordo fra le lame. La lamiera staccandosi era entrata nel veicolo causando la morte del conducente che altrimenti si sarebbe potuto salvare. Quindici giorni prima il tratto di strada era stato ispezionato dal responsabile della manutenzione il quale, dopo un controllo approssimativo, non aveva ritenuto necessario alcun intervento. A distanza di anni il reato è prescritto, ma la Cassazione ha condannato comunque il funzionario a risarcire i danni ai parenti della vittima.

Il gestore deve prevenire le insidie. Lo stesso proposito sanzionatorio dei giudici di piazza Cavour verso gli enti stradali emerge da diverse decisioni recenti: il gestore autostradale è stato ritenuto responsabile, ad esempio, per non aver rimosso al meglio un copertone perso da un tir sulla Savona-Genova. La ruota era stata solo accantonata a bordo carreggiata, provocando un incidente a un autocarro tre ore dopo la segnalazione (sent. 783/2013). L’ente che amministra la strada è tenuto a evitare qualsiasi «insidia o pericolo occulto», cioè un rischio invisibile e imprevedibile.

La Cassazione l’ha ribadito condannando l’Anas (sent.907/2013) per un sinistro accaduto a un ragazzo di 19 anni: in seguito all’urto con un guardrail (un altro) sganciato e malridotto, il giovane aveva perduto le gambe per l’ingresso della lamiera nell’auto. Per la Suprema Corte, dunque, l’ente proprietario risponde sempre come custode della strada (sent.2094/2013), eccetto se il rischio è stato provocato dagli utenti della strada o è s’è verificato con così poco anticipo da non poter esser messo in sicurezza per tempo.

Chi rifiuta l’etilometro commette reato. Sempre in materia di infortuni stradali, gli ermellini hanno di recente chiarito (sent. 5909/2013) che il conducente fermato dalla polizia stradale, il quale si rifiuti di sottoporsi subito ad alcoltest, commette reato. Anche in caso di successivo ripensamento a distanza di un’ora. L’etilometro va eseguito al momento: così è stato condannato a 4 mesi di arresto con sospensione della patente per un anno un automobilista che, in seguito a un incidente fuori da un centro commerciale, si era sottratto all’esame alcolemico, con la scusa di un attacco di panico.

Paga 10 euro per evitare la multa, non è corruzione. Fa discutere invece, il caso di un uomo fermato che aveva offerto 10 euro ad alcuni agenti della polizia stradale per convincerli a non multarlo per aver commesso un’infrazione al codice della strada. La Suprema Corte l’ha assolto (15 febbraio 2013, sentenza 7505) perché la cifra «palesemente irrisoria» secondo gli ermellini non può essere considerata tentativo di corruzione, ma al massimo oltraggio ai pubblici ufficiali, nonostante l’insistenza dell’automobilista verso i due poliziotti per convincerli ad accettare il denaro.
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