la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art.180/8°comma C.d.S. si applica a carico di chi non ottemperi all'invito di presentarsi e/o fornire le generalitą su esplicita richiesta della forza pubblica.(riportare per esteso la dicitura del codice sarebbe troppo noioso
)
ora com'č possibile applicare la sanzione accessoria anche a carico di chi (obbligato in solido) dichiara di non essere in grado di risalire a colui che ha commesso una violazione al C.d.S. (conducente)?!
sono a conoscenza della sentenza della corte costituzionale del, mi pare, 24 gennaio 2006..
ma credo che il quesito di legittimitą rimanga..
trattandosi di sanzioni amministrative accessorie, come č possibile applicarle all'obbligato in solido quando non č previsto dalla norma l'obbligo di registrare l'ingresso e l'uscita dei propri automezzi!?
quando non vi č certezza del colpevole?!