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Statuto

STATUTO

Articolo 1
E' costituita la "Associazione motociclisti incolumi" AMI, organizzazione non lucrativa di utilità sociale "Onlus".
L'associazione è laica e indipendente da ogni influenza ideologica, pratica e finanziaria.

Articolo 2
L'associazione ha sede legale in Chianciano Terme (Siena) Via Tevere 76/80 presso Studio S.A.C.A.L.
L'associazione potrà inoltre istituire sedi periferiche su tutto il territorio nazionale.

Articolo 3
L'associazione non ha scopo di lucro, è laica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale
Essa è volta a promuovere la sicurezza stradale, evitare le morti evitabili, a fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti, nonché un valido aiuto e supporto sia morale, psicologico, legale attraverso:

a) la sensibilizzazione e l'adesione di quanti sono stati oggetto di incidenti stradali e ne sono usciti vivi;

b) attraverso la denuncia alle autorità di cattiva gestione e cura della rete stradale

c) l'adesione alla associazione e la sua più ampia possibile diffusione sul territorio;

d) Un capillare lavoro di contatto con le realtà del territorio, sia istituzioni pubbliche che private;

e) Organizzazione di corsi di guida sicura, al fine di aumentare la capacità di guida in particolare fra i giovanissimi;

f) La ricerca, l'individuazione e la denuncia di tutte quelle situazioni che possono in qualche modo rendere pericolosa la circolazione stradale, proponendo soluzioni alternative o sperimentali;

g) La duratura pressione sulle istituzioni a tutti i livelli per la più ampia e puntuale applicazione delle norme esistenti, nonché sulla proposizione di nuove norme, che possono intervenire a livello di prevenzione, nonché a livello di andamento dei processi penali e civili ed equità dei risarcimenti in caso di incidenti in cui il superstite abbia diritto ad indennizzi;

h) L'attuazione di campagne, convegni, manifestazioni e di ogni altra utile iniziativa nazionale, internazionale e locale su qualsiasi tema inerente o collegato con quelli della sicurezza stradale e della giustizia per i superstiti;

i) L'associazione può , nel rispetto e per l'attuazione dei fini sociali ed individuali sopra elencati, costituirsi parte civile nei processi penali ed intervenire nei processi civili per infortuni stradali riguardanti propri aderenti o terzi;

i) L'associazione può emettere "titoli di solidarietà";

l) L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse;

m) In ogni comunicazione rivolta al pubblico ed in ogni segno distintivo dell'Associazione dovrà essere sempre utilizzata la locuzione ONLUS.

Articolo 4
L'associazione potrà avere sedi periferiche in tutto il territorio nazionale, a livello cittadino, provinciale e regionale, nonché a livello di circoscrizioni cittadine, quando opportuno.
I responsabili di tali sedi saranno nominati direttamente dalla presidenza e possono, per gravi motivi, essere dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo dell'associazione.
Le sedi periferiche potranno svolgere funzioni di propria iniziativa, ma mai contrarie a quanto dettato dal presente statuto o in contraddittorio con esso. Gestiranno altresì, autonomamente le iniziative decise dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo dell'associazione.
La gestione di tali sedi sarà finanziata direttamente dalla sede principale.

Articolo 5
Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che ad essa pervengano a qualsiasi titolo, da donazioni liberali, elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici o privati, da società giuridiche o di persone, da persone fisiche, nonché dagli avanzi di gestione.
Tutte le entrate di qualsiasi genere dovranno confluire nella cassa nazionale dell'associazione.
Il consiglio direttivo stabilisce annualmente la quota di iscrizione minima da parte dei Soci per l'adesione all'Associazione.
E' facoltà dei soci di fare ulteriori versamenti nella cassa dell'associazione a titolo di contributo o per lo svolgimento di particolari attività o iniziative.
Tutti i versamenti effettuati sono a fondo perduto; il socio ne' i suoi eredi o qualsiasi altra persona avente diritto, non potrà in nessun caso richiedere alla associazione quanto versato a titolo di liberalità.
Il versamento della quota sociale non crea altri diritti se non quello di partecipare alle assemblee o alle manifestazioni indette dalla associazione, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
Le quote associative ed i versamenti raccolti dalle sedi per attività o iniziative della associazione a livello nazionale, vengono utilizzati per il loro 50% (cinquanta per cento) in favore delle attività ed iniziative della sede locale che li ha raccolti. I versamenti raccolti dalle sedi locali per qualsiasi altro titolo sono di loro intera competenza.

Articolo 6
Possono aderire alla associazione soltanto persone fisiche in possesso dei diritti civili previsti per la loro età.
L'adesione è a tempo indeterminato salvo recesso o esclusione.
Chiunque aderisca alla associazione può in qualsiasi momento comunicare al consiglio direttivo la propria volontà di recedere, il recesso ha efficacia immediata.
In presenza di gravi motivi chiunque aderisca alla associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo motivata ed a lui comunicata, l'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione; nello stesso termine l'escluso può adire il collegio arbitrale.
Chi intende aderire alla associazione deve rivolgere, anche attraverso le strutture locali, espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di aver preso visione dello statuto e di condividere le finalità che l'associazione si prefigge, impegnandosi ad osservare i regolamenti e lo statuto.
Il consiglio direttivo deve entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda dare comunicazione dell'eventuale diniego, senza obbligo della motivazione. In assenza di riscontro entro il termine sopra indicato, la domanda si considera accolta.
Quando è prevista una quota associativa, l'adesione all'associazione si perfeziona con il pagamento.
Possono essere soci i familiari - ascendenti e discendenti diretti di ogni grado, figli adottivi, coniuge, convivente, fratelli, sorelle ed altri parenti entro il terzo grado - di cittadini italiani e stranieri deceduti o non autonomi o gravemente invalidi a seguito di incidenti sulle strade italiane, nonché, personalmente, gli stessi cittadini non autonomi o gravemente invalidi.

Articolo 7
Tutti i soci hanno diritto alla tessera annuale ed all'eventuale distintivo dell'associazione, ad informazioni periodiche da parte dei suoi organi nazionali o locali, alla partecipazione a tutti i suoi momenti di iniziativa e di discussione anche assembleare ed a livello sia nazionale che locale;
al voto attivo e passivo in tutti i momenti di decisione ed elettivi della vita dell'associazione e a livello sia nazionale che locale.

Articolo 8
Sono organi dell'associazione:

  • l'assemblea dei Soci;
  • il consiglio direttivo;
  • il presidente del consiglio direttivo;
  • il vice-presidente;
  • il segretario del consiglio direttivo;
  • il tesoriere;
  • il collegio dei revisori dei conti;
  • il collegio dei probiviri.

Articolo 9
L'assemblea è l'organo deliberativo dell'associazione e possono parteciparvi tutti i soci la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio direttivo.
L'assemblea si riunisce annualmente per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e preventivo relativo all'anno successivo nonché, in via straordinaria. L'assemblea può essere convocata dal presidente della associazione su propria iniziativa ovvero su mandato del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei membri del consiglio direttivo o della maggioranza del collegio dei revisori dei conti o di almeno 1/5 dei soci.
Oltre che all'approvazione dei bilancio l'Assemblea provvede:

  • alla elezione dei componenti il consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti, il collegio dei probiviri;
  • a delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione ed a proporre al Consiglio direttivo, per la attuazione, iniziative di ogni natura e ampiezza;
  • a decidere eventualmente la costituzione di commissioni o comitati scientifici, l'istituzione di eventuali gruppi di lavoro o di rapporti di consulenza cosi come qualsiasi altra attività od azione utile ai fini dell'associazione;
  • a deliberare eventuali modifiche al presente statuto;
  • ad approvare eventuali regolamenti disciplinanti lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
  • a deliberare sulla destinazione dell'eventuale avanzo gestione, nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, qualora ciò sia consentito dalle leggi vigenti in materia e dal presente statuto;
  • a deliberare l'eventuale scioglimento dell'associazione, nonché la sua liquidazione e devoluzione del suo patrimonio.

L'assemblea decide sempre con voto palese degli aventi diritto presenti o votanti per delega o per posta e a maggioranza semplice.
La convocazione avviene sempre per lettera, fax, e-mail, o mezzo equivalente, spedita ai soci almeno 20 giorni prima dell'assemblea, con indicazione del luogo, data, ora e ordine del giorno.
I soci possono delegare al voto un altro socio. Il delegato non può rappresentare più di 10 soci.
L'assemblea si considera costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione si può procedere in seconda convocazione, e l'assemblea si considera costituita con qualsiasi numero di soci presenti.
Il presidente deve prima di procedere alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno alla verifica dei soci e alla validità delle deleghe esibite.
La presidenza dell'assemblea spetta di diritto al presidente del Consiglio Direttivo, mentre alla verbalizzazione provvede il segretario del Consiglio direttivo.

Articolo 10
L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo normalmente eletto dalla assemblea ordinaria e formato da un minimo di 5 fino ad un massimo di 11 elementi, tutti eletti fra i soci.
I consiglieri non hanno diritto a nessun compenso
Il consiglio resta in carica per 3 anni e i consiglieri possono esser rieletti senza nessuna limitazione.
Il consiglio deve eleggere nella sua prima convocazione il Presidente, il vice- presidente, il segretario e il tesoriere.
Il consiglio direttivo:

  • attua le iniziative decise dall'assemblea;
  • decide sulle domande di ammissione, e sull'esclusione di eventuali soci per gravi motivi;
  • stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale;
  • prepara ed approva le relazioni dell'assemblea;
  • prepara ed invia le lettere di convocazione;
  • prepara, esamina i bilanci preventivi e consuntivi;
  • provvede a qualsiasi altro atto di ordinaria amministrazione dell'associazione.

Il consiglio direttivo si riunisce di norma almeno una volta al mese in via ordinaria, e in via straordinaria ogni volta che sia necessario. La convocazione può avvenire sia per lettera che per via telematica, che per fax, sia su iniziativa del presidente che del vice-presidente che della metà dei consiglieri.
Il consiglio è validamente convocato se vi prendono parte almeno la metà dei consiglieri.
Il consiglio delibera con voto palese ed a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità di voto il voto del presidente vale doppio.
Il segretario redige il verbale, firmandolo insieme con il presidente dell'associazione, di ogni riunione del consiglio direttivo.

Articolo 11
Il presidente rappresenta legalmente l’associazione a tutti i livelli ed in tutte le sedi.
Su delibera del consiglio direttivo, il presidente può nominare quale rappresentate dell’associazione un altro membro del consiglio direttivo, un altro socio o altra persona estranea alla associazione per compiere determinati e specifici adempimenti.
È compito del presidente curare l’ordinaria amministrazione dell’associazione renderne conto in sede di consiglio direttivo e in sede di assemblea generale, sorveglia sul buon andamento e sul rispetto delle regole dello statuto, convoca e presiede il consiglio direttivo, cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione sia del consiglio direttivo che dell’assemblea, corredandolo di apposite relazioni. Il presidente può nominare fra i membri del consiglio, un vice presidente che prenda le sue veci, in caso di impossibilità del presidente di poter adempiere alle proprie funzioni.
Il vice - presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione, quando questi sia impedito o gliene fornisca espressa delega. Il solo autonomo intervento del vice-presidente costituisce prova per gli aderenti alla associazione, così come per i terzi, dell'impedimento del presidente.

Articolo 12
Il segretario svolge la sua funzione di coadiutore del presidente, o di chi ne fa le veci, e del consiglio, cura tutta la documentazione relativa ai soci, ai verbali dell’assemblea, del consiglio direttivo.

Articolo 13
Il tesoriere mantiene e gestisce la contabilità, gestisce la cassa della associazione rispondendone nei confronti del consiglio direttivo. E’ tenuto a rendere conto dello stato di cassa ad ogni riunione del consiglio direttivo o in qualsiasi altro momento si renda necessaria una verifica contabile. Redige il bilancio da sottoporre al consiglio direttivo, cura la tenuta dei libri contabili.

Articolo 14
Il collegio dei revisori dei conti è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, che possono intervenire alle riunioni solo in caso di impedimento o cessazione di uno dei membri effettivi.
Devono essere eletti fra i soci dell’associazione. L’incarico di sindaco revisore è incompatibile con quello di consigliere. Anche al revisore non compete nessun compenso per l’opera prestata.
I revisori del conti devono controllare la regolare tenuta dei registri sociali e contabili, partecipare con diritto di parola alle adunanze del consiglio direttivo e riferire a questo sulla regolare tenuta dei registri e della contabilità. Hanno inoltre il compito di verificare la consistenza numeraria di cassa ogni qual volta lo ritengano opportuno.

Articolo 15
Il collegio dei probiviri è formato da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono intervenire alle riunioni solo in caso di impedimento o cessazione di uno dei membri effettivi.

Articolo 16
L’assemblea dell’associazione può, nell’ambito delle concrete capacità di organizzazione e di spesa, costituire delle commissioni, dei gruppi di ricerca, consulenza, elaborazione, ove necessari anche attingendo al di fuori di quelle che sono le risorse umane dell’associazione, per particolari qualità, conoscenze o esperienze nei rispettivi campi, determinando la durata e il compito di tali istituzioni e eventuali compensi per i suoi componenti, nonché eventuali budget di spesa a finalità operative. L’assemblea o il consiglio direttivo per gli stessi fini e gli stessi termini di cui al comma precedente, ma anche per scopi di organizzazione interna della struttura, possono utilizzare fornitori di servizi di segreteria o consulenze esterne.

Articolo 17
Oltre alla tenuta dei libri previsti per legge, i registri delle adunanze e delle delibere assembleari, del consiglio direttivo e dei revisori dei conti, l’associazione, nel rispetto delle norme sulla privacy, tiene il registro dei soci. I quali al momento dell’iscrizione all’associazione danno automaticamente il proprio consenso al reperimento dei propri dati personali c/o lo schedario dell’associazione.

Articolo 18
Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Il consiglio direttivo deve provvedere a redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo per l’anno successivo entro il terzo mese successivo alla chiusura dell’esercizio.
I bilanci devono restare depositati c/o la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea generale per la sua approvazione, e devono essere a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 19
All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 20
In caso di scioglimento per qualunque causa l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Articolo 21
Qualunque controversia sorta in ordine all’esecuzione o interpretazione del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di un arbitro che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irritale.
L’arbitro sarà scelto dalle parte di comune accordo, in caso di non accordo alla nomina dell’arbitro vi provvederà il Presidente del Tribunale di Montepulciano.

Articolo 22
Per la disciplina di quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di in materia di enti contenute nel libro 1 del Codice Civile, e in subordine alle norme contenute nel libro V del Codice Civile, nonché alle disposizioni di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

 

16 ottobre 2003

 
 


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